Cimitero di Lari
Il Sindaco richiama il Consiglio a risolvere l’Ordine del giorno proposto nella passata Adunanza dalla Commissione del Contenzioso riflettente il Camposanto di Lari del quale viene data dal Segretario nuova lettura.
Dichiarata aperta la discussione il Consiglier Giusti dicendo che se Esso fosse stato presente all’Adunanza della Commissario del Contenzioso di cui fa parte non sarebbe sceso nelle conclusioni prese dalla Commissione stessa propone il seguente schema di Deliberazione.
“Considerando anzi tutto che gli Art. 60 e 146 del Regolamento per la esecuzione della Legge di Sanità non possa utilmente invocarsi per respingere le domande di allargamento del vecchio Cimitero, sia perché quando il Regolamento stesso abbia forza di Legge non ricorrono nel caso le condizioni volute da detto Regolamento per escludere il domandato allargamento.
Considerando che la domanda di allargamento avanzata dalla maggioranza della popolazione non debba disprezzarsi dal Consiglio perché oltre a conservare la memoria e gli affetti che nutrono verso il vecchio Cimitero gli abitanti di Lari, porta un vantaggio dal lato economico che nelle condizioni attuali delle finanze Comunali riesce utilissimo.
Considerando che quando non fosse possibile l’allargamento che sopra sarebbe sempre più attuabile al caso di un nuovo Cimitero la località detta al Poggio del Pino, anziché la prima prescelta che di troppo dista dal paese di Lari. Abrogate le precedenti Deliberazioni, delibera che sia proceduto all’allargamento del Cimitero antico del paese di Lari, e quando in ipotesi non venga consentito l’allargamento del vecchio Cimitero sia proceduto alla costruzione di un nuovo nella località detta del Pino come la più vicina al paese, e la più idonea alla detta costruzione.”
Il Consiglier Orsini dichiara pure che se esso fosse stato presente all’Adunanza della Commissione del Contenzioso, di cui fa parte, non sarebbe sceso nelle conclusioni adottate dalla Commissione stessa, e dichiara pertanto di appoggiare la proposta Giusti.
Il Consiglier Panattoni svolge molte considerazioni sull’argomento della legalità dell’Art 146 del Regolamento 174; quali vengano poi da lui riassunti nelle seguenti considerazioni.
“Considerando che la Legge 20 Marzo 1865 allegato G N°2248 teneva per la espressa disposizione dell’Art 31 della Legge medesima le norme della sua esecuzione del Regolamento pubblicato con Decreto 8 Giugno 1865; e questo nei suoi Articoli da 70 a 79 inclusive non contenga risoluzione del caso di ampliamento di Cimiteri preesistenti, ma contro cotesto ampliamento disponga l’Art 146 del Regolamento 6 Settembre 1874; a fronte del quale non si incontra alcuna corrispondente legge che lo autorizzi; mentre invece il Decreto che quest’ultimo Regolamento pubblica s’inspira alla Legge 20 Marzo 1865; la quale devesi considerare attuale dal Regolamento 8 Giugno 1865.
Considerando che dinanzi a cotesta contemporaneità di due Regolamenti fra loro in opposizione; e seconda appare non accennati con eguale facoltà ed efficacia legislativa; si associa il dubbio e appaia proponibile circa la legalità e costituzionalità di quanto nell’Art 146 del Regolamento 8 Settembre 1874 e prescritto sullo speciale caso di allargamento di Cimiteri preesistenti; dubbio che d’altronde pure si affaccia riguardo ai diversi cimiteri con cui l’Art 74 del primo Regolamento e l’Art 60 del secondo hanno determinato la distanza in cui debbano i Cimiteri esser tenuti dall’abitato.”
Il Presidente dopo varie osservazioni per parte degli Adunati domanda ai Componenti la Commissione del Contenzioso se intendono di ritirare lo schema già proposto, e la Commissione infatti a maggioranza ritira lo schema stesso.
Dipoi dichiarata chiusa la discussione, le considerazioni emesse dal Consiglier Panattoni e Giusti vengono così riunite.
“Considerando che la Legge 20 Marzo 1865 Allegato G N° 2248 trova per la espressa disposizione dell’Art 31 della Legge medesima le norme della sua esecuzione del Regolamento pubblicato 8 Giugno 1865; e questo nei suoi Art da 70 a 79 inclusive non contenga risoluzione del caso di ampliamento di Cimiteri preesistenti, ma contro cotesto ampliamento disponga l’Art 146 del Regolamento 6 Settembre 1874; a fronte del quale non si incontra alcuna corrispondente Legge che l’autorizzi; mentre invece il Decreto che quest’ultimo Regolamento pubblicava s’inspira alla Legge 20 Marzo 1865 la quale devesi considerare attuale dal Regolamenti 8 giugno 1865.
Considerando perciò che il Consiglio si trova a fronte di due Regolamenti che contemporaneamente oggi in vigore si presume siano destinati ad eseguire una Legge medesima.
Considerando che dinanzi a cotesta contemporaneità di due Regolamenti fra loro in opposizione; e secondo appare non emuniti con egual facoltà ed efficacia legislativa; si affaccia il dubbio e appaia proponibile la legalità e la costituzionalità di quanto nell’Art 146 del Regolamento 8 Settembre 1874 è prescritto sullo speciale caso di allargamento di Cimiteri preesistenti; dubbi che altronde pure si affaccia riguardo di diversi con cui l’Art 71 del primo, che l’Art 60 del secondo Regolamento hanno determinato la distanza in che debbano i Cimiteri esser tenuti dall’abitato.
Considerando che la domanda di allargamento avanzata dalla maggioranza della popolazione non debba disprezzarsi dal Consiglio perché oltre a conservare la memoria e gli affetti che nutrono verso il vecchio Cimitero gli abitanti di Lari, porta un vantaggio dal lato economico che nelle condizioni attuali delle finanze Comunali riesce utilissimo.
Considerando che quando non fosse possibile l’allargamento che sopra sarebbe sempre più attuale al caso di un nuovo Cimitero la località detta del Poggio del Pino, anziché la prima prescelta che di troppo dista dal paese di Lari. Abrogate le precedenti Deliberazioni.
Delibera che sia proceduto all’allargamento del Cimitero antico del paese di Lari, e quando in ipotesi non venga consentito l’allargamento del vecchio Cimitero sia proceduto alla costruzione di un nuovo nella località detta del Pino come la più vicina al paese, e la più idonea alla detta costruzione.”
Mandato ai voti il suddetto schema di Deliberazione il medesimo tornò approvato con voti 17 unanimi resi per alzata e seduta, essendosi astenuto l’avvocato Borri, il Presidente, avendo dichiarato di mantenere quanto disse nella Deliberazione della precedente Adunanza, il Sig Brachini perché ritiene che la località detta del Poggio del Pino non sia da preferirsi a quella del Poggio del Carpita, ed avendo votato contro il Consiglier Sig. Ranieri Salvadori, ed il Consiglier Luigi perché ritiene la suddetta Deliberazione dannosa agli interessi del paese.