Affitto del quartiere del Pretore
Il Sindaco ha rappresentato:
Che di seguito all’attrazione del Regolamento sull’ordinamento giudiziario del 6 Decembre 1865 essendo cessato nei Comuni l’obbligo di somministrare ai funzionari giudiziari il Quartiere mobiliato il Sig. Pedini di lui antecessore aveva officiosamente invitato il Signor Avv. Giovan Gualberto Del Testa, venuto ad occupare il posto di Pretore di questo Mandamento fino dal 26 Gennaio di detto anno, a devenire alla stipulazione di un affitto del Quartiere del Comune da lui occupato, al che esso si ritirava pretendendo che in forza dell’Art. 287 del citato regolamento, continuare in lui il diritto al Quartiere che già aveva come Pretore Toscano.
Che Egli stesso mentre faceva le funzioni di Sindaco nel Giugno del decorso Anno mandò appositamente a rinnovare l’invito che sopra l’Assessore D.e Andrea Piazzesi il quale riferì che il Signor Del Testa si manteneva nel suo rifiuto.
Che con Officiale del 26 Luglio dell’Anno stesso invitò il Signor Del Testa a dichiarare se intendeva continuare a ritenere il Quartiere di questo Comune da lui occupato ed i mobili che lo fornivano per procedere nel caso affermativo e stabilire le condizioni di un affitto, o per prendere risoluzioni opportune nel caso negativo; alla quale Officiale il Signor Del Testa replicò che a forma dell’Art. 287 del Regolamento per l’ordinamento giudiziario si credeva nel diritto oltre lo stipendio retribuitogli dal Governo di continuare nell’uso del Quartiere, e che solamente ove una nuova disposizione di Legge esplicitamente lo dichiarasse decaduto da un tal diritto, quesito senza compenso, era pronto a lasciare il Quartiere, salvo il diritto ad avere formale avviso secondo gli usi.
Che né il Sindaco né i suoi colleghi assessori confidenzialmente sentiti rimasero appagati da detta replica, ma fu’ creduto bene di esporre la questione al Signor Prefetto pregandolo a promuovere una risoluzione Ministeriale in proposito, lo che fu fatto con nota del 6 Agosto 1866, la quale mai ha ottenuto risposta. Frattanto il Sindaco anche per interpellanze fatte ad autorevoli persone, si confermava nella opinione che il diritto dal Pretore allegato non avesse fondamento, che non fossero rette l’intelligenza e l’applicazione da Esso fatte del citato Articolo, che anche ove quel diritto gli fosse competuto era contro il Governo, e non contro il Comune che poteva farlo valere; e però con nota del 31 Marzo ultimo invitava di nuovo il Signor Del Testa a trattare sollecitamente per definire le condizioni dell’Affitto, ed aveva per risposta una conferma dell’antico rifiuto.
Che di poi di non mancò di fare presso il Signor Pretore molte pratiche e premure, che lungo e noioso sarebbe raccontare e direttamente e per mezzo di varie persone in seguito alle quali, finalmente con foglio del 2 Maggio, il Signor Del Testa offriva il Canone annuo di ₤240, reserbandosi di sottoporre al Consiglio Comunale una Memoria in proposito del resto, giacché intendeva che il Canone decorresse da quel giorno.
Che tale offerta non soddisfacendo furono redatte d’accordo con gli Assessori le principali condizioni per la sistemazione di quest’Affitto, le quali fa conoscere al Consiglio a mandate come ultimatum al Signor Del Testa il quale non volle concordarle.
Che allora fu creduto bene interessare in questa pendenza il Procuratore del Re presso il Tribunale di Pisa, al quale fu scritto in proposito nel sette Maggio scorso; ma non si è ottenuto che una Memoria del Signor Del Testa diretta al Consiglio, qui pervenuta nel 30 del mese predetto per mezzo della Prefettura, colla quale conclude di essere pronto a pagare la pigione del quartiere e mobiliare dal 2 Maggio 1867 in futuro, nella quantità da Esso offerta, e non in quella dal Sindaco richiesta, e recusasi dal corrisponderla per il tempo antecedente, giacché la retrotrazione di quell’obbligo trova la resistenza. 1°: Nella consegna del Quartiere che Esso ricevé dal suo antecessore in Uffizio e non dal Municipio. 2°: Nella sua buona fede basata sul diritto all’uso gratuito del Quartiere. 3°: Nel silenzio del Municipio a reclamare i propri diritti. 4°: Nelle regole del diritto prescriventi che nei contratti bilaterali, e correspettivi come la locazione e conduzione non vi è perfezione se non quando vi è riunione dei consensi, il che avvenne soltanto nel 2 Maggio 1867.
E finalmente presentando il carteggio avvenuto in quest’affare la memoria del Sig. Del Testa colla Nota della Prefettura che l’accompagnava del di 29 Maggio predetto domanda che dal Consiglio venga risoluto in proposito come di ragione.
Ed il Consiglio veduti ed esaminati i suddetti documenti e considerando:
Che la consegna del Quartiere e mobiliare fatta dal Sig. Pretore Rigaccini all’insaputa del Municipio al Sig. Del Testa non somministrava a questi titolo alcuno, niuno avendone il Sig. Rigaccini.
Che non poteva portarsi in campo la buona fede in una illegale occupazione di cose che notoriamente appartenevano al Comune, in molto meno poi dopo il diffidamento fattogliene dal Sindaco Signor Pedini.
Che tanto meno poi al Signor Del Testa era dato a legare diritti quesiti nell’uso gratuito del Quartiere mentre se ciò poteva dargli un diritto ad una indennità contro il Governo non certo contro il Comune non più obbligato per Legge a somministrarlo.
Che la pendenza della lite in proposito era una gratuita asserzione del Sig. Del Testa.
Che il preteso silenzio del Municipio a reclamare i propri diritti era smentito dalle continue richieste e proposte dal Sindaco fatte allo stesso Signor Del Testa, ed alle Autorità superiori.
Che le teorie della necessità della riunione dei consensi per la perfezione dei contratti bilaterali erano male applicate al caso e fuori affatto di luogo.
Che il Comune non richiamava il Del Testa alla esecuzione di un Contratto di Affitto ma basandosi sul fatto dell’occupazione del Quartiere e suo mobiliare, sui quali non aveva il Del Testa alcun titolo o legittimo possesso, richiedeva colla condizione dell’indebito il pagamento di una pensione eguale alla rendita del Quartiere e suo mobiliare, ed al quale non poteva, né può ricusarsi il Sig. Del Testa cui necessitava la conduzione in Affitto di un quartiere, e ciò perché diversamente sarebbe venuto a locupletarsi a danno altrui, il che le Leggi stesse del medesimo invocate non permettono.
Che il Signor Pretore Del Testa ha espressamente concordato non competergli ai termini dell’Art. 287 del Regolamento già citato, il godimento gratuito del Quartiere e che in conseguenza Egli deve corrispondere alla casa del Comune il Canone proporzionato al godimento del detto Quartiere, il quale essendo mobiliato deve anche pagare la quantità conveniente per l’uso dei mobili.
Che il pagamento di questa doppia retribuzione è forza che rimonti al giorno in cui il Signor Pretore entrò nel Quartiere sopra indicato.
Delibera con voti 15 unanimi per alzata e seduta di incaricare conforme incarica il Sindaco a stabilire immediatamente col Sig. Pretore il Canone di Affitto del Quartiere mobiliato che Esso occupa nella somma annua non minore di ₤250 per il quartiere e per il mobiliare il sei per % del suo valore attuale a giudizio di Perito mantenendolo in buono stato: pagabile tanto l’uno quanto l’altro Canone di mese in mese anticipato per il tempo futuro, e quanto al godimento del Quartiere e mobilia per il tempo antecedente a partire dal giorno dell’ingresso nel Quartiere, il Canone dovrà essere corrisposto nella quantità preindicate, e nel tempo e modo da prefiggersi dal Sindaco. E quando non riesca possibile la riunione dei consensi in questi termini resta il Sindaco incaricato a procedere in via giudiciale contro il Signor Pretore Del Testa per conseguire quanto di ragione.