Vecchio pubblico macello – Correzioni catastali nella compra vendita – comune di Lari e Cini ne’ Pannocchia
Il Presidente da lettura del seguente parere emesso dalla Commissione del Contenzioso nell’adunanza 19 Aprile 1904.
«Visti i rapporti 14 Aprile 1902 e 16 Marzo 1904 del Capo dell’Ufficio Tecnico.
Vista la pianta catastale prodotta dallo stesso interessato.
Visti tutti i precedenti di tale affare, nonché la lettere della Cini Giuseppa per domandar l’acquisto del locale già adibito a macello del Comune.
Ritenuto come effettivamente per le ragioni esposte nel rapporto 14 Aprile 1902 del Capo dell’Ufficio Tecnico sia luogo ad eseguire le correzioni catastali di che nel rapporto stesso.
Ritenuto invece come di fronte alle domande avanzate dal Pannocchia Torello marito della Cini con lettera 2 Aprile 1902 non siano tali domande da accogliersi sia perché la vendita venne eseguita a capo e non a misura, sia perché nel contratto d’acquisto l’indicazione della misura del terreno non fu tale per stabilire il prezzo unico del terreno, anzi di vendita in ragione di un tanto per ogni misura, ma semplicemente dimostrativa e desunta dalla descrizione antica all’epoca dell’acquisto originario per parte del Comune; sia infine perché anche dalla stessa lettera di domanda di compra sottoscritta dalla Cini nei Pannocchia si parla del locale del vecchio macello e per questo si offriva la somma di £370,25 senza distinzione alcuna per il terreno e fabbricato.
Ritenuto ancora come l’indicazione delle braccia quadre 924 desunta come si è detto più sopra dall’antica desunzione al momento del primo acquisto per parte del Comune,non poteva avere efficacia alcuna, ne sussistere altrimenti al momento in cui avvenne la compra per parte della Pannocchia, in quanto che eseguito l’acquisto del Comune nel ______ dal Convento dei Frati di Sant’Antonio di Pisa del terreno per costruirvi il macello una parte del terreno acquistato adibito per la costruzione della via pubblica tuttora esistente e quindi al momento della vendita alla Pannocchia anche se si fosse voluto aver di mire l’estensione del terreno questa non poteva essere che quella rimasta in proprietà del Comune dopo la costruzione della strada suddetta.
Ritenuto quindi che non sia il caso di invocarsi né la disposizione dell’articolo 1473 Cod. Civile né quella dell’articolo 1475, sia perché per il fatto stesso della Pannocchia furono distrutti la siepe di confine che nettamente delimitava la proprietà Comunale sia anche perché altre modificazioni sostanziali sono state dalla medesima apportate al fondo acquistato.
Veduti gli altri atti relativi esprime parere che debbono le domande della Pannocchia Giuseppa essere accolte per ciò che si inserisce alle correzioni catastali indicate dall’Ufficio Tecnico e debbono invece essere respinte in ogni altra parte.»
La Giunta a voti unanimi, fa proprio il parere suddetto deliberando quanto in esso viene suggerito.