Tramvia elettrica – concessione d’affitto delle Terme di Casciana
Vista la deliberazione 20 Dicembre 1909 della On.le Giunta Prov: Amministrativa con la quale ai sensi dell’Art 25 della vigente Legge Comunale e Provinciale si ritornano gli atti relativi alla concessione in affitto delle Terme di Casciana al Sig Cav: Uff: Luigi Magnani e dell’impianto ed esercizio di una tramvia elettrica da Lari a Pontedera e Bagni di Casciana in Lari ai patti e condizioni deliberati dal Consiglio Comunale nelle sedute 4 ed 11 Novembre 1909.
Vista la lettera 4 Gennaio corrente anno del Sig Cav: Magnani con la quale dopo aver preso cognizione dei rilievi contenenti nella ricordata deliberazione 20 Dicembre 1909 della On.le Giunta Amministrativa dichiara di accettare le modificazioni da apportarsi alla convenzione già approvata in base ai rilievi stessi perché non vengano ulteriormente messe in campo altre modificazioni; diversamente si dichiara fino da questo momento sciolto da ogni impegno verso l’Amministrazione Comunale
Visto inoltre come il Cav: Magnani abbia in detta lettera dichiarato di obbligarsi allo esercizio della tramvia per la durata dei (anni 50) che gli verranno accordati.
Visto l’Art 20 della Concessione approvata con le ricordate deliberazioni consigliari 4 ed 11 Novembre 1909, il quale stabilisce che decorsi giorni 90 dalla data della domanda concessione (10 Ottobre 1909) il Cav: Magnani si riterrà libero da qualsiasi impegno.
Ritenuto che mercè la cortese avvertenza del Cav Magnani sia spianata la via alle modificazioni dalla Giunta Amministrativa suggerite.
Ritenuto che di fronte alle gravi responsabilità cui andrebbe incontro l’Amministrazione Comunale ove il tempo come sopra stabilito trascorresse inutilmente e le popolazioni si vedessero quindi private dei vantaggi che giustamente attendono dalla tramvia convenga alla Giunta Municipale adottare un provvedimento d’urgenza coi poteri di Consiglio
La Giunta Municipale
Visto l’Art: 136 della Vigente legge Provinciale e Comunale voto unanime
Delibera
All’Art 1° Aggiungere il seguente capoverso
«lo stesso Cav: Magnani si obbliga di esercitare la stessa tramvia per tutta la durata dei sussidi che gli saranno corrisposti dallo stato, dalla Provincia e dai Comuni interessati, salva e riservata al Comune di Lari, la Facoltà di riscatto a norma dell’Art 27 della legge 29 Marzo 1903 N°103 sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici.»
All’Art 3 dopo le parole «alle stesse condizioni.» Aggiungere la frase: «nel qual caso il Comune non sarà tenuto al pagamento della somma suddetta»
Alla Considerazione della On.le Giunta Am.va circa la facoltà concessa al Comune di consentire per altri 20 anni la proroga della Concessione oppure di pagare annue £8000 per la durata di 20 anni si fa osservare che nella istanza l’aggravio che la On.le Giunta prevede debba sopportare il Comune non si verificherà affatto ove si consideri che le condizioni del Comune sono con l’art 3 circoscritte in un dilemma dal quale non si esce o il Comune conferma al termine dei 30 anni al Cav: Magnani od a che per esso l’affitto delle Terme ed allora non è tenuto al pagamento delle lire 160.000 in tante annualità di £8000 quanto appunto è il maggior canone d’affitto dal Cav: Magnani in confronto di quello attualmente corrisposto dal Concessionario Sig Maccaferri od il Comune ritiene conveniente assumere direttamente l’esercizio delle terme, oppure affittarle ad altri che corrispondesse un canone maggiore di £38.000 e quindi senza tema di errare all’aggravio delle lire 160.000 si verrebbe a far fronte colla maggiore entrata dell’esercizio delle Terme la quale non potrebbe essere inferiore all’annualità di £8.000.
La onorevole Giunta Amministrativa deve riflettere a questo proposito che il Cav: Magnani basa le principali risorse della concessione concessione sull’affitto delle Terme senza il quale rinunzierebbe isso facto alla sua iniziativa. E quindi facile dedurre per illazione logica che le terme dato anche lo sviluppo che intende dar loro il Cav Magnani renderanno assai ma assai più al netto d’ogni opera delle lire 38mila occorrenti per evitare l’aggravio.
Art 5 dopo la lettera e aggiungere il seguente capoverso «I progetti dei suddetti lavori dovranno riportare l’approvazione dell’Autorità Comunale e del Consiglio Provinciale Sanitario» inoltre all’ultimo capoverso sostituire il seguente: «L’ammontare di queste spese (complessivamente £50000) verrà rifuso dal Comune al Concessionario dietro accertamento e collaudo dei lavori stessi da eseguirsi dal Genio Civile e dall’autorità sanitaria per le opere che riflettano l’igiene in rate annuali di £2000 e senza interesse a partire dal giorno del collaudo stesso.»
Alle osservazioni fatte all’Art 8 della concessione si concepisce
1° Che l’affitto in capo al Sig Maccaferri scade nel 1915.
2° Che il Concessionario Magnani per l’art 11 della Concessione ha l’obbligo d’aprire l’esercizio della tramvia entro mesi trentasei dal giorno in cui sarà pronunziato il decreto dello stato che accordi il massimo del sussidio.
3° Che per quanto sollecitamente possano avvenire e la risoluzione delle pratiche occorrenti alla promulgazione del decreto surricordato e la ultimazione del decreto surricordato e la ultimazione dei lavori è facile dedurre che la tramvia non potrà essere in esercizio prima del 1913; quindi resterebbero al Comune soltanto 2 anni per i quali dovrebbe corrispondere lire 4000.
4° Che detto Contributo di £ 4000 si residua di £2000 d’appoichè il Concessionario attuale Sig Maccaferri in base all’Art 1 della Convenzione stipulata il 27 Maggio 1901 è tenuto «qualora avvenisse la costruzione d’un tram Pontedera – Bagni di Casciana a corrispondere al Comune di Lari annue £2000 per tutto il resto dell’affitto»
5° Che anche senza tener conto delle maggiori entrate che potranno verificarsi a quell’epoca le stesse condizioni attuali del bilancio sono tali da consentire con qualche lieve economia l’aggravio di £2000 per soli 2 anni
All’Art 11 primo di capoverso. si richiama l’attenzione dell’On Giunta Amministrativa sull’Art 14 della convenzione che stabilisce essere il Comune libero da ogni impegno verso il Sig Magnani ove un anno prima del termine attuale dell’affitto delle Terme non fosse intervenuto il decreto dello stato per il massimo del sussidio
l’Amministrazione Comunale nutre fiducia che lo stato vorrà completamente aderire alle richiese del Cav: Magnani in vista delle condizioni speciali in cui trovansi questi paesi ed è naturale che il Cav: Magnani non possa a priori accettare un sussidio inferiore.
Al 2° capoverso del detto art 11 sostituire alle parole «nel qual caso» le seguenti «nel caso contrario» per un lapsus calami fu saltato il concetto dell’Amministrazione Comunale
Art 15 Sostituire alla parole «senza» l’altra «previa» all’ultima osservazione si ricorda che della convenzione attuale d’affitto col Sig Maccaferri furono trasmesse 2 copie in replica alle richieste dell’ufficio di Prefettura in data 8 e 21 Dicembre 1909 coi numeri rispettivi di protocollo 15692 div: 4a e n°16155 Divis: 2a .
In esse copie all’Art 19 è fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di corrispondere le imposte erariali Prov:li Com.li sul fabbricato delle Terme
La Giunta Comunale di Lari ritenendo con la presente deliberazione di aver esaurientemente risposto ai rilievi fatti dall’On.le Giunta Provinciale Amministrativa e di aver introdotte nella convenzione tutte quelle modificazioni suggerite nell’interesse del Comune rinnova calda preghiera all’On.le Giunta Amministrativa perché non più tardi della scadenza del termine stabilito all’Art 20 della convenzione medesima emetta la necessaria approvazione sopra un atto che inizierà un era di rigenerazione morale ed economica del nostro Comune