Immissione di acquaio privato nella fogna dell’orto annesso alla residenza Municipale
Visto il rapporto 7 Giugno corrente del capo dell’ufficio tecnico col quale, riportandosi alla precedente deliberazione 8 Aprile scorso ed in merito ad una istanza del Sig Francesco Baldini di Ponsacco nell’interesse e per conto della sua moglie Larina propone che in luogo del permesso già concesso colla ricordata deliberazione 8 Aprile 1910, la Giunta consenta al Baldini di poter scaricare le acque domestiche di rifiuto nella fogna esistente sotto la via pubblica del Castello nell’interno del paese di Lari costruendo un fognolo sotto ed attraverso il fabbricato Comunale dove trovasi la bottega del falegname affidata a Priami Ferdinando.
Sentito come ciò facendo si potrebbe con vantaggio igienico ed economico per l’Amministrazione Comunale immettere con acque che traboccano dal deposito degli acquai Comunali risparmiando le frequenti ricavature di questo.
Visto il preventivo della spesa ammontante a £119
La Giunta mentre incarica l’Ingegnere Comunale di provvedere alla esecuzione dei detti lavori concede al richiedente Baldini Francesco il permesso di costruire l’acquaio di che è parola nella sua domanda 8 Febbraio 1910 in conformità della presente deliberazione purché da esso e suoi successori siano accettate e rigorosamente osservate le seguenti condizioni.
1°) Che colla presente concessione che si rilascia senza alcun pregiudizio dei diritti dei vicini, non s’intenda acquistato per parte del postulante alcun diritto per opporsi o pretendere indennità veruna in qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che al Governo, alla Provincia o al Comune piacesse di adottare o per migliorare le condizioni della rimandando ora per allora a qualsivoglia legge o consuetudine in contrario rispetto a tal genere di indennità
2.) Che sia obbligo del postulante di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi
3.) Che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le condizioni presenti, imporre altre nuove o revocare quelle già prescritte.
4.) Che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le condizioni presenti. Che oltre le condizioni qui sotto enunziate debbono rigorosamente essere osservate tutte quelle imposte dal Regolamento di polizia stradale e dai Regolamenti di polizia Urbana e Rurale vigenti
5.) Che sia a carico del richiedente la spesa necessaria per condurre le acque di rifiuto dell’acquaio Ciabattini al principio del fognolo che attraverserà la bottega del falegname
5bis) Ove tale spesa non ammontasse alla somma di quella che il richiedente avrebbe dovuto commettere in base alla precedente concessione fattagli, la differenza in meno dovrà essere ceduta a favore dell’Amministrazione Comunale per gli altri lavori di allacciamento dei rifiuti degli acquai Comunali.
6.) Che sia apposta e mantenuta nella pila di detto acquaio una reticella metallica che impedisca l’immissione di materie solide nella conduttura.