Delega al Sig. Virginio Ferrini
Visto il disposto dell'art:1 del R°D° L. 9 maggio 1926 n°818 per il quale la delega di cui all'art:7 del R.D.L. 4 Febbraio 1926 n°237, quando manchi la Consulta Municipale può essere fatta ad un cittadino che non si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art:29 e 26 della Legge Comunale e Provinciale e la cui scelta deve essere approvata dal Prefetto;
Ritenuto che per assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio Comunale occorre provvedere alla nomina di un delegato che abbia facoltà di rappresentare il Podestà titolare sulle eventuali forzate assenze, sia firmando la corrispondenza ufficiale urgente e per quant'altro occorra ed anche quale delegato per gli atti e celebrazioni di matrimonio nell'Ufficio 1° di Lari.
Ritenuto che la scelta debba cadere sulla persona del Sig: Ferrini Virginio fu Ferdinando ex Consigliere Comunale che non trovasi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art:29 e 16 della Legge Comunale e Provinciale.
Considerato che il medesimo Sig: Ferrini è in possesso oltreché dei requisiti generali di capacità, di ottima cultura e di esperienza amministrativa necessaria per assolvere con competenza l'incarico a lui da commettersi
delibera
di richiedere, come richiede all'Ill.mo Sig: Prefetto della Provincia, l'autorizzazione a delegare nelle eventuali o forzate assenze del titolare, alle funzioni di Podestà, sia per la corrispondenza ufficiale e quant'altro, sia per gli atti e celebrazioni di matrimonio nell'Ufficio 1° di Lari.