Archivio delibere

Archivio delle delibere del Comune di Lari, dal 1867 al 1949

Manutenzione acquedotto e fontane pubbliche

Ritenuto che alla manutenzione dell’acquedotto ed alle fontane pubbliche questo Comune può provvedersi in Consorzio col Comune di Bagni di Casciana.
Ritenuto che alla ripartizione della spesa per il salario al Fontaniere ed ad ogni altra inerente al servizio stesso può procedersi, attribuendone 2/3 (due terzi) a questo Comune ed un terzo (1/3) al Comune di Bagni di Casciana;
Previ accordi presi col Commissario Prefettizio di Bagni di Casciana
Veduta la Legge Comunale e Provinciale
Delibera
1°) - di provvedere alla manutenzione dell’acquedotto e delle fontane pubbliche in consorzio col Comune dei Bagni di Casciana;
2°) - di ripartire la spesa per il salario al Fontaniere ed ad ogni altra relativa al servizio stesso in ragione di 2/3 per Lari e 1/3 per Bagni di Casciana ed in conformità della seguente convenzione.
Art: 1°) - I Comuni di Lari e di Bagni di Casciana sono costituiti in consorzio per l’esercizio del fontaniere dell’Acquedotto Comunale, che è unico per tutto il territorio dei due Comuni.
Art. 3°) - L’Assemblea Consorziale sarà composta dai Podestà dei due Comuni e di quattro membri, di cui due in rappresentanza del Comune di Lari e due in rappresentanza del Comune dei Bagni di Casciana.
I Membri suddetti durano in carica un anno.
Il Presidente sarà nominato dall’Assemblea consorziale fra i rappresentanti dei due Comuni.
Art. 2°) - La sede dell’Amministrazione Consorziale sarà in Lari, nell’Ufficio Comunale. Il fontaniere risiederà in Usigliano (frazione del Comune di Lari) dove è l’officina dell’acquedotto.
Art. 4°) - L’assemblea consorziale provvede:
a) – alla nomina, alla sospensione, al licenziamento del fontaniere;
b) – alla gestione amministrativa del Consorzio ad ogni altro provvedimento ed alla esecuzione di ogni altra disposizione devoluta per legge o per disposizione regolamentare.
Art. 5°) - Al Presidente quale Capo dell’Amministrazione Consorziale aspetta:
a) Convocare e presiedere l’assemblea consorziale,
b) Le materie da trattarsi nell’adunanza dell’Assemblea
c) Eseguire tutte le deliberazioni dell’assemblea e firmare gli atti nell’interesse del Consorzio,
d) Provvedere all’osservanza della presente convenzione,
e) Compiere ogni altro attributo all’Amministrazione Consorziale e non riservato all’assemblea
Art: 6°) - Al Fontaniere è assegnato il salario di £ 4000 – all’anno aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e così fino a raggiungere la metà del salario medesimo. Concede allo stesso un’indennità di £ 500 a titolo di indennità cavalcatura
Art: 7°) - L’onere finanziario di cui all’articolo precedente ed ogni altra spesa inerente al servizio della manutenzione dell’acquedotto saranno repartite in ragione di due terzi al Comune di Lari ed un terzo al Comune di Bagni di Casciana.
Altre eventuali spese saranno pure repartite nella stessa proporzione del salario purché non siano dipendenti da servizi fatti per conto esclusivo di un solo dei due Comuni consorziati, nel qual caso saranno corrisposte dal Comune interessato.
Art. 8) – Il salario sarà corrisposto al fontaniere in tutti i dodicesimi posticipati direttamente dal Comune di Lari insieme al pagamento degli stipendi e salari ai propri dipendenti. Il comune dei Bagni di Casciana pagherà mensilmente a quello di Lari una somma pari ad un dodicesimo della quota di salario ad esso attribuita.
Le altre eventuali spese riguardanti il Consorzio, secondo la proporzione suddetta saranno rimborsate dal Comune dei Bagni di Casciana al Comune di Lari mensilmente;
Disposizioni transitorie
Art. 9) – L’indennità di caroviveri, fino a quando saranno dovute ai salariati saranno divise fra i due Comuni nella stessa proporzione del salario.
Art. 10) – L’attuale fontaniere del Comune di Lari Sig: Lonetti Cesare sarà di diritto il fontaniere del Servizio Consorziale. Il medesimo conserverà tutti i diritti acquisiti nel tempo da lui passato alle dipendenze del Comune di Lari.