Istituzione della prestazione d’opera per la manutenzione delle strade
Ritenuto che in questo comune luogo di soggiorno per villeggiatura ha bisogno di un’accurata manutenzione delle strade e di altre opere occorrenti;
Considerate le attuali condizioni disagiate del Bilancio comunale e la necessità per tanto di applicare anche in questo comune la prestazione d’opera per la manutenzione delle strade Comunali giusta la legge 30 agosto 1868 N°4613 il regolamento 16 aprile 1874 N°1906 ed il Decreto N°390 del 4 luglio 1895.
Delibera
a datare dal 1° Gennaio 1928 è istituita nel Comune di Lari la prestazione d’opera per gli abitanti del Comune per la sistemazione e manutenzione delle strade nonché per l’esecuzione di altre opere pubbliche sotto le condizioni tutte contenute nel seguente Regolamento per la prestazione d’opera in Comune di Lari.
Art: 1°) ogni capo di famiglia abitante oppure possidente nel comune è obbligato a dare annualmente fino a quattro giornate di lavoro:
a) per la sua persona e per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni che faccia parte e sia al servizio della sua famiglia e delle sue proprietà nel Comune.
b) per ciascuna bestia da soma, da sella e da tiro col rispettivo veicolo che sia al servizio della sua famiglia e che serva alla sua proprietà nel Comune.
Art: 2°) nel caso di una fattoria situata parte in questo e parte in altro Comune; si corrisponderà l’imposta nel Comune di Lari se nel territorio è la sede principale dell’azienda.
Art: 3° Sono esenti dall’imposta gli inabili al lavoro e gli assolutamente poveri tali riconosciuti a giudizio insindacabile della commissione di cui all’Art: 5°) ed i dipendenti del Comune. Ugualmente sono esenti le bestie da soma, da tiro e da sella, che per l’età ed altre cause non siano atte a lavoro, quelle che sono destinate alla riproduzione ed al consumo e quelle che non sono possedute come oggetto di commercio salvo che il proprietario non le adoperi nei suoi lavori.
Art: 4 – È data facoltà al contributo di convertire in denaro la propria quota di prestazione secondo la tariffa di conversione allegato a) al presente regolamento.
Art: 5°) Ogni anno nel mese di Agosto, una commissione presieduta dal Podestà e composta di quattro ex consiglieri comunali, assistita da un impiegato di segreteria del Comune, formerà un elenco per contrada di tutti gli abitanti soggetti alla tassa dalle prestazioni nell’anno seguente.
In detto elenco saranno indicati:
a) il numero delle persone e il numero dei componenti e dipendenti che devono concorrere alle prestazioni;
b) il numero dei veicoli coi corrispondenti animali da tiro;
c) il numero degli animali da basto da sella e da tiro oltre quelli indicati alla lettera b);
art: 6°) L’elenco cosi formato diventa la base del ruolo dei soggetti alle prestazioni, e sarà approvato dal Podestà. Il Ruolo conterrà:
a) il numero delle giornate d’uomini dovute dalla persona del capo di famiglia;
b) il numero delle giornate dovute dallo stesso capo di famiglia per ciascuno dei membri della sua famiglia, impiegato o dipendente;
c) il numero delle giornate dei veicoli con bestie da tiro;
d) il numero delle giornate di lavoro dovute per le bestie da basto da sella e da tiro non compresi nella precedente lettera c);
Una colonna del ruolo sarà riservata per dare il valore delle giornate secondo le tariffe indicate nella tabella annessa al presente regolamento. Sul ruolo si dovrà indicare la data della deliberazione istitutiva delle prestazioni e della tariffa.
Art: 7°) il ruolo sarà pubblicato per due settimane all’albo pretorio del Comune dandone con manifesto preventivo avviso ai contribuenti e sollecitandoli a volere dichiarare se intendono soddisfare alla prestazione convertendola in danaro. Saranno altresì rese note col manifesto la tabella delle conversioni, delle giornate in danaro e la misura del ribasso (quale risulta dall’art. Seguente) che il Comune accorda ai contribuenti, che convertono in denaro le proprie prestazioni.
Art: 8) chi intende convertire la prestazione in danaro deve farne all’Ufficio comunale apposita dichiarazione o croce segnata in presenza di due testimoni. La quota cosi convertita sarà data senz’altro in nota al tesoriere il quale ne curerà l’esazione con le stesse norme delle altre contribuzioni dirette. Detta quota subirà un ribasso del 25% per coloro che eseguiranno la conversione non oltre il 15° giorno dall’ultimo della pubblicazione dei ruoli, e un ribasso del 15% per coloro che la opereranno successivamente fino al giorno antecedente a quello stabilito nel precetto, che chiama al lavoro.
Il Contribuente che non si presenta al lavoro nel giorno determinato non potrà mai ottenere alcun ribasso.
Art: 9°) I reclami contro il ruolo saranno sporti al giudice conciliatore non oltre il decimo giorno dall’ultima pubblicazione del ruolo con citazione al Podestà per mezzo dell’Usciere addetto al conciliatore.
E non potranno essere fatti che dalla persona inscritta nel ruolo medesimo. I reclami a nome di terzi non sono ammessi. Il reclamo non sospende la prestazione d’opera, nel caso di accoglimento da solo diritto al rimborso da parte del Comune del costo della prestazione giusta la tariffa allegato a) al presente regolamento.
Art: 10°) L’esazione della quota d’imposta convertita in denaro per non esecuzione od esecuzione incompleta della prestazione richiesta è assimilata a quella delle imposte dirette, ed i ricorsi contro il pagamento delle prestazioni devono essere istruiti nelle forme stabilite per i reclami in materia d’imposte dirette. Le pratiche da tenersi per ottenere il pagamento della quota convertita in denaro saranno le stesse che regolano il pagamento delle imposte dirette.
Art: 11°) Le prestazioni d’opera in natura devono essere consumate nell’esercizio al quale furono imputate; non possono quindi essere messe in riserva da un anno all’altro.
Art: 12° su domanda del Podestà il Prefetto fisserà ogni anno con speciale Decreto l’epoca e le epoche nelle quali i lavori con le prestazioni di opere dovranno essere cominciati e finiti. I Fittavoli e i Coloni che per lo impiego delle prestazioni potranno essere ammessi ad effettuare i lavori prima della loro partenza, per l’impiego delle prestazioni è escluso sempre il tempo delle più importanti operazioni agricole.
Art: 13°) prima di ogni chiamata alle prestazioni il Podestà fisserà quali sono i lavori per i quali deve applicarsi la prestazione , e disporrà che a mezzo di messo Comunale o di altra persona a ciò espressamente autorizzata con speciale deliberazione siano con precetto, da consegnarsi almeno cinque giorni prima del tempo fissato per l’apertura dei lavori, intimati ai contribuenti.
Il precetto deve contenere il giorno l’ora ed il luogo in cui i prestatori d’opera devono trovarsi e gli utensili e i veicoli di cui devono fornirsi. Le bestie da soma saranno guarnite dei loro arnesi, quelli da tiro saranno attaccati ai loro veicoli; le une e le altre devono essere accompagnate da un conduttore che potrà essere anche il proprietario, il quale sarà obbligato al lavoro insieme agli altri operai fino a che il proprietario del veicolo abbia giornate da prestare.
Art: 14°) Sovraintenderà ai lavori un Direttore che avrà alle sue dipendenze uno o più sorveglianti nominati anch’essi volta per volta dal Podestà.
Il Direttore è tenuto alla formazione dei precetti di chiamata di cui all’art: 13 curando possibilmente di precettare i più prossimi ad ogni lavoro.
Art: 15. La durata del lavoro giornaliero della prestazioni di uomini e di animali da soma o da tiro è stabilito in ore otto lavorative. Allorché coloro che debbono le prestazioni saranno chiamati a più di tre chilometri di distanza il tempo normalmente impiegato a percorrere per andata e ritorno eccedente il detto limite sarà computato come impiegato al lavoro.
Similmente come impiegato al lavoro sarà computato il tempo per trasferirsi dietro ordine del Direttore da una all’altra località di lavoro.
Art: 16°) Ogni sorvegliante sarà dal Direttore munito della nota dei prestatori d’opera che avrà alle proprie dipendenze. In base ad essa all’ora del lavoro farà l’appello dei contribuenti dal luogo indicato dal precetto d’invito noterà gli assenti e terrà conto dello impiego delle giornate fatte. Ha facoltà di accettare operai al lavoro per conto di prestatori di opera purché questi operai siano validi dai 18 ai 60 anni. Annoterà per ciascun prestatore di opera le ore di lavoro compiuto e curerà che ciascuno impieghi utilmente la loro giornata discaricando sulla nota consegnatagli a sul precetto del Contribuente ad inchiostro solo il tempo calcolato utilmente impiegato.
Art: 17° Ogni giorno il direttore dei lavori riassumerà le notizie raccolte dai sorveglianti al lavoro per presentarne al lavoro ultimato relazione al Podestà corredandola degli elementi fornitigli dai sorveglianti.
Art: 18) Sulle relazioni del Direttore il Podestà provvede:
a) che sia tenuto conto al contribuente nel caso di sospensione dei lavori nel corso della giornata lavorativa delle sole frazioni di giornate impiegate mandandosi a completare ad altro giorno la prestazione.
b) di non tenere conto delle prestazioni male eseguite che delle frazioni di giornata corrispondente al tempo nel quale il prestatore d’opera dovrà pagare secondo la tariffa (allegato a) al presente regolamento e con le norme dell’art: 8 secondo capoverso.
c) a convertire senz’altro in denaro la quota del contribuente che nel giorno stabilito non siasi affatto presentato al lavoro e non abbia curato di far pervenire una giustificazione fondata e seria
Art: 19 Nell’anno di prima applicazione del presente regolamento non si terrà conto nella compilazione dell’elenco di che all’art: 5 dei termini e delle epoche in esse indicate.
Art: 20) per quanto non è contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme contenute nel regolamento approvato con R.D. 26 aprile 1874 N°1906.
Allegato a)= Tariffa delle Conversioni
Per ogni giornata di operaio £ 8
" " " Cavallo " 15
" " " mulo " 12
" " " asino " 10
Bue o vacca isolati con veicolo " 10
coppia di Buoi o vacche con veicolo " 25
Fatto letto ed approvato
Il Podestà Il Segretario Comunale