Provvedimenti a favore dei dipendenti Comunali ex combattenti
Visto il R.o D.o Legge 30 Settembre 1922 N°1290 riflettente facilitazioni a provvedimenti adottati a favore dei dipendenti Comunali anzi dello stato ex combattenti;
Visto i R.o Decreto 24 settembre 1923 N°2073 col quale il Governo del Re concesse ai dipendenti degli Enti locali, ex combattenti le facilitazioni come sopra accordate agli ex combattenti impiegati dello stato;
Viste le deliberazioni adottate in 1a e 2a lettura dal Consiglio Comunale di Lari nelle adunanze 23 settembre e 22 ottobre 1923 (debitamente approvate dall’On: Giunta P.A in seduta 14 Novembre 1923 N°13246 Div: 2/1) mediante le quali vennero concessi i benefici in oggetto non solo a coloro che a quell’epoca si trovavano alle dipendenze del Comune, ma anche a coloro che in seguito a concorso fossero chiamati successivamente a coprire posti di organico;
Viste le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici in oggetto e prodotto dagli ex combattenti Bendinelli Dott: Carlo Medico Condotto e Gasperini Dino Cantoniere stradale nominati titolari dei posti accennati respettivamente con deliberazione di Consiglio 14 agosto 1924 e di Giunta 16 luglio 1927 superiormente e regolarmente approvato.
Tenute presenti le disposizioni dell’art: 43 3° Comma del citato R.o D.o Legge 30 settembre 1922 per ciò che riguarda il tempo trascorso in reparti combattenti.
Visto l’articolo 2 del R.o D.o Legge 18 Dicembre 1922 N°1637 col quale vennero dichiarate soppresse le disposizioni del 2° Comma del più volte citato R.D. 30 settembre 922 N°1290;
Viste ed esaminate le copie dei fogli matricolari e quant’altro riguardanti i sunnominati rilasciato il tutto in forma di legge delle competenti Autorità;
Visto nei riguardi del richiedente Dott: Bendinelli il R.o D.o L. 23 Maggio 1915 N°719 modificato dal Decreto luogotenenziale 20 luglio 1915 N°1162 concernenti il servizio prestato nella croce Rossa Italiana e tenuto presente che all’altro richiedente Gasperini è stata concessa la croce al merito di Guerra.
Tenuto presente altresì che il Comitato del servizio in oggetto non può non protrarsi oltre il 4 Novembre 1918 nel quale giorno si effettuò l’armistizio.
Delibera
di riconoscere ai numero due dipendenti surricordati il diritto ad usufruire dei benefici in oggetto e di computare quindi al loro favore il periodo di tempo da ciascuno di essi trascorso in zona di Guerra in aumento al servizio utile per usufruire degli aumenti quadriennali come espresso.
1°) a Bendinelli Dott: Carlo anni 1 mesi 2 e giorni 25
2°) a Gasperini Dino anni 4 mesi 5 e giorni 7.