Archivio delibere

Archivio delle delibere del Comune di Lari, dal 1867 al 1949

Approvazione statuto e regolamento interno per l'amministrazione ed il funzionamento della Casa dei vecchi

Richiamata la precedente deliberazione in data 21.2.31 N°446 con la quale venne approvato lo statuto e regolamento interno per il funzionamento della "Casa dei vecchi"
Vista la lettera di S.E. il Prefetto in data 15 aprile u.s. N.3735/3566 con la quale sono state suggerite alcune modificazioni allo statuto e regolamento stesso;
Ritenuto che si debba provvedere in conformità alle istruzioni ricevute
Delibera
1° di approvare l'allegato statuto e regolamento composto di nove articoli e 31 il regolamento con la rispettiva tabella organica
2° di richiedere a S.E. il Prefetto perché lo stesso statuto e regolamento possa essere applicato per il funzionamento della casa dei vecchi.

Statuto e regolamento interno per l'amministrazione ed il funzionamento della "Casa dei vecchi"

Statuto
art 1° per cura dell'amministrazione Comunale di Lari è stata istituita una nuova opera di beneficenza intitolata "Casa dei vecchi"

art: 2° La casa dei vecchi è mantenuta con fondo speciale inscritto nel Bilancio Comunale, col concorso degli Enti pubblici di beneficenza e con le eventuali elargizioni della pubblica carità e dei privati.

art: 3° Saranno dichiarati benemeriti dall'Opera ed iscritti in apposito albo coloro che hanno offerto ed offriranno in vantaggio dell'Istituto non meno di £200
art:
art: 4. La vigilanza generale dell'Istituto spetta di diritto al Podestà che la esercita per mezzo di persona di sua fiducia la quale agisce in suo nome, lo rappresenta, ed è da lui nominata e confermata anno per anno e fa parte del Consiglio di Direzione come Direttore Tecnico.

art:5° La "Casa dei vecchi" ha un amministrazione ed un bilancio suo proprio che serve da allegato al Bilancio Generale del Comune. Il preventivo è compilato entro il 15 ottobre di ogni anno è sottoposto all'esame del Consiglio di Direzione ed approvato dal Podestà per essere approvato anzi allegato al ridetto Bilancio generale del Comune. Il Consuntivo è compilato entro il mese di Febbraio di ciascun anno ed è sottoposto alla stessa formalità.
art:6° A far parte del Consiglio di Direzione dovrà chiamarsi il Podestà, nella qualità di Presidente, il Direttore Tecnico ed un consigliere per ogni Frazione e cioè Perignano, Cevoli, Casciana Alta, Lavaiano, S. Ruffino e Boschi di Lari, l'Ufficiale Sanitario, il Segretario Politico del P.N.F. ed il Parroco del Capoluogo.

art:7° La nomina dei membri dell'amministrazione e la distribuzione delle cariche ai componenti la Direzione spetta al Podestà.

art:8° La Direzione amministra le rendite dell'Istituto e ne ordina la erogazione: è esecutrice delle norme del Regolamento ed è responsabile dell'andamento interno della Casa. Ogni membro della Direzione, a seconda delle sue mansioni, è responsabile presso il Podestà del modo come egli le esercita

art:9° Il Presidente, coi dati forniti dai membri della Direzione, redige ogni anno un resoconto morale e finanziario dell'Istituto. Insieme alla Direzione provvede alla compilazione del Bilancio.

Regolamento
a
Norme speciali di esecuzione per il funzionamento dell'amministrazione

art:1° Nella "Casa dei vecchi" sono accolti coloro che per imperfezioni fisiche, per età o pel particolare circostanze di famiglia siano impossibilitati a lavoro proficuo. Condizione principale è il Certificato di miserabilità
art:2°_ Per esservi ammessi occorrono i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda
b) Certificato dello stato di Salute rilasciato dal medico della Frazione
c) Certificato di miserabilità del richiedente e delle condizioni economiche della di lui famiglia
art:3° Le normali condizioni di salute dei ricoverati debbono essere tali da non aver bisogno di immediata assistenza Sanitaria e personale.
art:4° Il Direttore Tecnico vigila sull'andamento interno della casa e sulla disciplina del personale dipendente e dei ricoverati.
art:5° La Direzione con i suoi componenti provvede allo andamento economico della casa, facendo acquisti, dando appalti e stabilendo condizioni perché tutto proceda nel miglior modo e perché siano osservati i fatti conclusi. A riguardo si adotteranno le norme e le regole concernenti gli istituti di pubblica Beneficenza.....
art:6° Il Provveditore provvede a quanto occorre al mantenimento economico della casa ed appone il suo visto alle note di fornitura affinché venga provveduto alla emissione dei relativi mandati di pagamento
art:7° Per il buono andamento interno e per l'amministrazione giornaliera della casa sono incaricati un custode e una custode nominati dal Podestà.
art:8° I Custodi vigilano perché tanto per la disciplina quanto per la necessità della casa nulla manchi e tutto proceda in base alle norme regolamentari ed eseguiscano gli Ordini del Presidente, del Direttore Tecnico e dei membri della Direzione secondo le loro rispettive competenze. Ad ognuno dei Custodi è affidato il buon andamento giornaliero della casa. La custode deve eseguire le provviste prescritte dal Provveditore, segna le spese fatte e ne riferisce al provveditore o in sua mancanza al Direttore Tecnico o ai loro sostituti. Per il disbrigo delle loro mansioni i custodi debbono abitare nella casa medesima in apposito quartiere

art:9 Il Cassiere esige e conserva tutte le rendite dell'Istituto e da corso al pagamento dei mandati rilasciati dal Podestà e controfirmati dal Provveditore.
art:10- spetta al Segretario di compiere tutti atti amministrativi che sono soliti di compiere i segretari in ogni azienda, redige i processi verbali, tiene conto dei deliberati controfirma i mandati e prepara i bilanci. Le funzioni di Segretario e di Cassiere saranno esercitate rispettivamente e gratuitamente dal Segretario e dal Tesoriere della congregazione di Carità.
art:11 La custodia della cassa [casa ?] è affidata temporaneamente al vecchio Custode dello stabile ed alla sua moglie. Il Custode è responsabile dei mobili, del mantenimento del fabbricato e dovrà provvedere alla lavorazione del terreno annesso. La Custode ha in custodia la biancheria e gli oggetti di uso domestico fa da cucina per i ricoverati ed è responsabile della buona tenuta di ciò che le è stato consegnato. I custodi si aiutano a vicenda. Per il suddetto servizio la retribuzione è stabilita in £120 mensili complessivamente decorrenti dal 1° Gennaio 1930. Di tutto quello che è proprietà dell'Istituto è fatto regolare inventario firmato dai Custodi e dal Provveditore e sarà consegnato al Segretario Comunale.

art:12. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le ordinarie si tengono due volte l'anno; le straordinarie quando lo ritenga opportuno il Podestà.

art:13. Alle Adunanze ordinarie e straordinarie intervengono tutti i componenti l'amministrazione. In quelle ordinarie viene letto il resoconto morale e finanziario e discusso il conto consuntivo ed il Bilancio preventivo della Azienda.
art:14 Il Servizio Sanitario è disimpegnato gratuitamente da medici incaricati dal Podestà.

art:15 Il Servizio religioso è diretto dal Parroco del Capoluogo

Norme speciali relative al trattamento dei ricoverati

art:16 I ricoverati non possono allontanarsi dalla casa senza licenza e non debbono uscire alla mattina senza che sia fatta la pulizia della persona e del letto.

art:17) Se si tratta di necessità per recarsi al paese il permesso può essere dato dalla custode a condizione che non oltrepassi le tre ore e sotto la sua responsabilità.

art:18 qualora la licenza importi un tempo maggiore essa viene data o dal Provveditore o in sua mancanza da chi lo sostituisce o dal Direttore Tecnico.

art:19 Nelle feste religiose e di precetto la licenza viene concessa per recarsi alla mattina al servizio religioso o in altre ore se si tratta di feste civili.

art:20 Possono i ricoverati recarsi a desinare o per altra ragione presso i parenti che in questo caso assumono la responsabilità di trattenerli e di trattarli in modo che non si diano ad eccessi. Ciò dietro nulla osta del Provveditore o di chi per esso.

art:21° È vietato ai ricoverati in qualunque modo di recarsi fuori del paese di Lari senza speciale licenza e di trattenersi in fiaschetterie caffé ed altri esercizi pubblici a consumare bibite od a giuocare.

art:22° I ricoverati non possono tenere a loro disposizione somme superiori a £5. Il di più è affidato in consegna al provveditore che in apposito registro segnerà la somma consegnata o, se trattasi di somma rilevante, sarà depositata in apposito libretto intestato della filiale di Lari della cassa di Risparmio di Pisa.
Qualunque prelevamento richiesto dagli interessati deve essere giustificato.
art:23. I ricoverati debbono sempre tenere l'uno coll'altro un contegno rispettoso e mai debbono trascendere a parole offensive e tanto meno ad atti offensivi o violenze.

art:24° Sono severamente proibiti il turpiloquio e la bestemmia. Ogni sera i ricoverati saranno anzi dovranno recitare una preghiera per i benefattori; è fatto obbligo ad essi di tener conto degli oggetti di vestiario e della biancheria loro consegnata.

art:25° I ricoverati possono ricevere visite di conoscenze e di parenti nelle ore di orario indicate.
art:26° Chiunque trasgredisce agli ordini ricevuti o alle norme sopra scritte sarà punito, a seconda della gravità del fatto: o con la reprensione in presenza agli altri, o col privarlo del vino o col non concedere l'uscita dalla casa. Per le mancanze più gravi il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere anche la separazione dagli altri oppure la espulsione dalla casa
art:27. Il vitto per i ricoverati è regolato per la qualità e per la quantità secondo la seguente tabella.
Pane   kg:0,350  £0,60
Carne   " 0,150  "1,50
pasta    " 0,150  "1,40
condimento    "0,45
verdura     "0,20
Caffé   " 0,005  "0,10
Zucchero   " 0,020  "0,15
Latte     "0,20
Vino   1 quarto litro "0,40

art:28 I servizi straordinari prestati dai ricoverati potranno essere in qualche modo retribuiti.

art:29 L'orario della apertura e della chiusura della casa sarà variabile e sarà prescritto per ogni stagione dal Direttore Tecnico.

art:30 Gli oggetti ed i generi alimentari sono di pertinenza di tutti i ricoverati

art:31 È vietata ai ricoverati ogni richiesta il nome della casa o il nome proprio.

Tabella Organica per il personale di servizio

Un custode e una custode retribuiti complessivamente con £120 mensili

Lari li 2 maggio 1931 XI

Il Podestà Presidente
f.to Giovanni Curini Galletti