Applicazione della legge sul riposo festivo
Vista la circolare in data dieci ottobre 1930 N°12995 Div:111 inserita nel Bollettino Ufficiale N°29 "Pag: 321" relativa all'appplicazione della legge sul riposo festivo.
Considerato che in questo Comune di carattere eminentemente agricolo, gli abitanti sono abituati a recarsi al Capoluogo nei giorni festivi e più particolarmente la domenica per le spese ordinarie;
Ritenuto come si renda indispensabile l'apertura di tutti i negozi fino alle ore 12 della domenica
Viste le vigenti disposizioni in materia
Il Podestà Delibera
di presentare a S.E. il Prefetto, rispettosa istanza perché siano tenute in benevole considerazione le ragioni sopraesposte e voglia concedere l'autorizzazione che l'apertura di tutti i negozi sia effettuato fino alle ore 12 della domenica.
Rimarranno aperti i Caffé, i Bar e le fiaschetterie;
Per gli esercizi misti è consentita la vendita dei generi alimentari purché questi siano consumati sul posto.
Letto fatto ed approvato