Archivio delibere

Archivio delle delibere del Comune di Lari, dal 1867 al 1949

Provvedimento disciplinare contro il Dott: Raffaele Poerio medico Condotto a Perignano

Si premette che il Signor D.e Raffaele Poerio già medico condotto a Lari, venne trasferito a decorrere dal 1° Gennaio 1932 nella condotta Medica di Perignano dove - a tenore del Capitolato e delle vigenti disposizioni sanitarie - egli ha tassativo obbligo di residenza.
che dalla data suddetta ad oggi, sono riusciti vani i richiesti verbali e scritti ripetutamente rivolti al Signor Dott: Poerio perché ottemperasse a questo suo dovere, quantunque egli sia stato informato che contro la rilevata e abituale sua trasgressione consistente nel recarsi a Lari e nel trattenersi per più ore presso la famiglia per ben due volte al giorno, erano state mosse lagnanze da parte della Rª Prefettura e del Sindacato Fascista medici della Provincia di Pisa.
Che al Signor Dott: Poerio venne fra l'altro, intimato con officiale Podestarile 25 aprile 1933 N.1736 di trasferirsi a Perignano con la famiglia tutt'ora residente a Lari, salva adozione dei provvedimenti del caso, provvedimenti che furono anche deliberati con determinazione Podestarile 6 luglio 1933 N°695 della quale si ritenne però opportuno sospendere la richiesta del visto Prefettizio per la sua esecuzione, sia perché da una replica 29 giugno del predetto Signor Dott: Poerio traspariva come egli intendesse sottilizzare e creare una questione formalistica fra residenza obbligatoria sua personale in Perignano e residenza libera della famiglia; sia perché ritenevasi che una più chiara intelligenza sull'obbligo della residenza, avrebbe potuto indurre il Signor Dott: Poerio ad uniformarsi
Che con officiale 24 luglio scorso da aversi qui come integralmente riprodotta e formante parte della presente deliberazione, sono stati precisati al Signor Dott: Poerio gli intendimenti del Comune, contestati gli addebiti, assegnato un termine di cinque giorni per le discolpe (di poi prorogato a dieci con altra raccomandata 28 luglio) con diffida ad assentarsi innanzi dalla residenza senza previo permesso
Permesso [sic] quanto sopra e vista la lettera di replica 29 luglio u.s. del Signor Dott: Poerio; rileva in primo luogo e deplora che gli abbia adottato una forma polemica, poco riguardosa, inammissibile in qualsiasi ordinamento gerarchico e segnatamente nel pubblico Impiego; deplora altresì che esso Signor Dott: Poerio abbia capovolto il senso chiarissimo delle contestazioni fattegli, come là dove afferma essergli stato implicitamente riconosciuto che a Perignano è impossibile trovare una casa che risponda alle elementari norme d'igiene, quando questa circostanza, benché di secondario valore nella contestazione in oggetto gli era stata categoricamente impugnata; deplora che esso Signor D.e Poerio chiamato a discolparsi, sia giunto infine ad invertire le veci e ad ammonire che il "Comune non può farsi strumento di privati interessi"
Ritenuto che nella loro sostanza tutti gli addebiti mossi al Signor Dott: Poerio rimangono incontrasti e comprovati, non solo, ma anche aggravati
Considerato infatti che dal 1° gennaio 1932 il Signor Dott: Poerio ha costantemente abbandonato la sua residenza di Perignano per due volte al giorno, prolungano le sue assenza per molte ore ed anche fino a notte molto inoltrata e che a tutti i richiami ricevuti ha risposto sempre assumendo atteggiamento di resistenza.
Considerato che sono del tutto inconsistenti ed inattendibili le deduzioni del Signor Dott: Poerio, in quanto che in primo luogo - se avesse voluto avrebbe ben potuto trovare a Perignano un confacente alloggio per la famiglia eliminando così il pretesto delle sue assenze abituali.
Ritenuto ad ogni modo che la non effettuata riunione della famiglia a Perignano, qualunque ne sia causa, non può costituire in nessun caso un plausibile motivo per le abituali assenze dalla residenza da parte del Signor Dott: Poerio, del quale deve considerarsi accertata per stessa sua ammissione questa abituale trasgressione disciplinare, fin troppo tollerata durante ed oltre un'anno e mezzo
Considerato che è privo di serietà e consistenza l'addotto motivo di forza maggiore (vis cui resisti non potest) che si verrebbe ora per la prima volta, far consistere nella pretesa mancanza a Perignano di una trattoria od esercizio dove un medico possa in modo rudimentalmente civile prendere decentemente i pasti (sono espressioni tolte dalla replica del Signor Dott: Poerio)
Ritenuto come fatto incontrastabile che Perignano è la miglior frazione del Comune, munita di moderne latterie, di macellerie, di una trattoria capace di corrispondere alle ordinarie richieste; che detta frazione è collegata con celeri ed anche diretti servizi automobilistici giornalieri con Pontedera, Pisa e Livorno, da dove può effettuarsi ogni sorta di approvvigionamenti.
Ritenuto inoltre che poco distante dal luogo ove il Signor Dott: Poerio ha stabilito la sua dimora e cioè in località "Quattro strade" esiste altra buona trattoria-albergo di proprietà Lanzeretti; ritenuto quanto sopra, devesi concludere essere un nuovo pretesto che nella suddetta sede della condotta un medico sia costretto quasi a non prendere cibo "per forza maggiore" devesi al contrario obiettare che a questa ordinaria funzione il Signor Dott: Poerio avrebbe potuto e potrebbe agevolmente provvedere, sia presso uno dei detti esercizi, sia presso una famiglia del luogo, sia direttamente a mezzo di una qualunque donna da casa assunta al suo personale servizio; si che le continuate trasgressioni all'obbligo tassativo della residenza furono sempre arbitrarie e determinate dal pretesto di recarsi presso la famiglia tenuta volutamente lontana, per eseguire quotidianamente anche a Lari visite sanitarie e dando così luogo alle molteplici e giuste lagnanze di cui si è fatto cenno
Considerato in merito allo strattagemma del cambiamento di residenza, che devonsi tenere fermi i rilievi di che alla lettera 24 luglio scorso. Tanto sapeva infatti il Signor Dott: Poerio di avere nella realtà mantenuta una semiresidenza a Lari, che fino dal 19 maggio 1933 (cioè in quasi diciassette mesi dall'assegnazione alla condotta di Perignano) non denunciò nessun cambiamento all'ufficio di anagrafe, fu soltanto dopo i richiami del Signor Medico Provinciale, che ricorse alla finzione edl trasferimento a Perignano. Duole che il Signor Dott: Poerio assuma su questo punto tono polemico, di risentimento personale, assolutamente non appropriato. Egli ha mancato in primo luogo (nell'intento di non denunziare una situazione che sapeva ambigua e irregolare) non notificando entro il mese prescritto dall'art:21 del Regolamento 21 Settembre 1901 N°445 sulla tenuta dei registri di popolazione, quali persone uscivano dai componenti la sua famiglia residente a Lari per trasferirsi altrove. Vi si decide dopo diciassette mesi, ma non ha dimostrato di avere prodotto allora una denunzia scritta che limitasse il trasferimento alla sua sola persona (capo di famiglia) a Perignano. E siccome per l'art:7 comma 4° del citato Regolamento, il foglio di Famiglia deve essere intestato al capo di casa e comprende tutti i componenti la famiglia, la generica dichiarazione fatta dal Signor Dott: Poerio all'Ufficio Anagrafe, portò all'annotazione di un trasferimento puramente figurativo di tutti i componenti, mentre in realtà, il solo capo elesse la sua residenza a Perignano, dividendola di fatto fra questa frazione e il Capoluogo. Ora egli vorrebbe discolparsi, eccependo che non ha mai inteso di dichiarare una residenza di fatto della famiglia a Perignano, ma in ordine all'art:21 citato Regolamento, se ciò fosse avrebbe dovuto notificare il solo suo trasferimento. Ciò ripetesi non risulta.
Ritenuto che la irregolarità nella denuncia del cambiamento di residenza di tutta la famiglia è dovuta a infrazione e mancanza di assistenza del Signor Dott: Poerio, e che è innegabile che tale denuncia avvenuta dopo i richiami del Signor Medico Provinciale, era preordinata a creare una prova (per quanto sterile) di una apparente residenza di tutta la famiglia a Perignano o ad altro scopo non definibile, ne consegue che essa è un elemento che, per lo meno, non depone a discarico di tutto il comportamento del Signor Dott: Poerio.
La via diritta e obbligatoria era una sola: fare la dovuta modifica entro il mese dal 1° Gennaio 1932, indicando chi della famiglia Poerio si trasferiva a Perignano, e cioè se il solo capo o tutti; e far seguire alla denuncia esattamente fatta una esatta esecuzione. Vi fu invece innegabile ambiguità, che da sola potrebbe forse anche trascurarsi, ma in concomitanza col complesso delle trasgressioni continuate del Signor Dott: Poerio, costituisca per lo meno una non lodevole mancanza di chiarezza
Considerato che non si può ritenere nemmeno come un segno di resipiscenza l'intenzione manifestata in detta lettera dal Signor Dott: Poerio, di trasferire la famiglia a Perignano appena si presenti l'occasione di una sistemazione, e di volere ridurre al minimo ed anche eliminare del tutto le assenze dalla condotta se gli sarà dato di trovare un luogo ove decentemente mangiare (come egli esprime) giacché, mentre queste Condizionate e vaghe intenzioni, avrebbero potuto essere tradotte in atto nel lungo periodo di tempo trascorso, constrastano col fatto immanente di non avere, esso Signor Dott: Poerio, fatto pressoché nessun contro della diffida e inibizione trasmessagli il 24 luglio di non assentarsi ulteriormente dalla residenza senza previo permesso.
Consta infatti da accertamenti predisposti, che esso Signor Poerio ha quasi costantemente persistito nel sistema che ancora una volta devesi qui lamentare e deplorare come irriducibile insubordinazione.
Ritenuto che sono pure da respingere e da censurare le critiche che il detto Signor Dott: Poerio si è permesso di rivolgere al Sindacato della sua categoria, che giustamente ebbe a segnalare il comportamento illegale di esso Dott: Poerio ed a richiedere che fosse richiamato alla obbiettiva osservanza dei suoi doveri; critiche che appaiano tanto più inammissibile e gravi in quanto le lagnanze del Sindacato erano e sono conformi ai ripetuti rilievi fatti da S.E. il Prefetto della Provincia.
Considerato che l'atteggiamento assunto dal Sig Dott: Poerio costituisce una continuata insubordinazione e persistente ribellione a richiami, lagnanze, intimazioni e diffide ripetute dell'autorità Comunale e mediatamente delle Superiori Autorità Politiche, di vigilanza e sindacali, di cui il Signor Dott: Poerio era ed è a conoscenza
Considerato che ove si tollerassero ulteriormente quelle che il Signor Dott: Poerio chiama troppo impropriamente "passeggiate giornaliere" tutte le suddette Autorità abdicherebbero al loro prestigio ed ai loro doveri, incoraggiando nei subalterni il senso dell'indisciplina, assolutamente incompatibile in regime fascista
Considerato che nessuna delle deduzioni inviate dal Signor Dott: Poerio è tale da offrire la minima giustificazione degli addebiti contestatigli che rimangono integri ed anzi aggravati.
Ritenuto che difronte al provvedimento attuale non ha più ragione di essere la precedente delibera Podestarile N°695 del 6 luglio 1933 che rimane revocata
Vista gli articoli 41 U.1 e comma ultimo del Regolamento Sanitario 19 luglio 1906 N.466 e 38 del R°D° 30 Dicembre 1923 N°2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari=
Delibera
Il Signor Dott: Raffaele Poerio, medico condotto della Frazione di Perignano, ritenuto responsabile di assenza abituale e non giustificata della residenza del proprio ufficio di avere trasgredito alle relative ripetute intimazioni e diffide e di avere usato, nell'inviare le proprie credute discolpe, frasi sconvenienti, e carattere polemico e incompatibili con ogni ordinamento gerarchico; è sospeso congiuntamente dalle funzioni e dallo stipendio per mesi tre computabili dal giorno della notifica del presente provvedimento.