Contrattazione Mutuo per costruzione Colonia Marina Vittorio Emanuele III°
espone che il consorzio antiburcolare della Provincia di Pisa di cui a forma della Legge 23 Giugno 1927 N°1276 fanno parte obbligatoriamente la Provincia e tutti i Comuni che la compongono era venuto nella determinazione di costruire nei pressi della pineta di Tirrenia una colonia elioterapica da intitolarsi Colonia "Vittorio Emanuele III°" con una spesa di tre milioni per provvedere la quale aveva ottenuto un mutuo di lire 1.500.000 della Cassa di risparmio di Pisa da estinguersi in trenta anni con l'annualità fissa di £97.060,20 da corrispondersi in due rate semestrali uguali di £48530,10 ed un altro Mutuo di £1.500.000 aveva ottenuto dal Monte dei Paschi di Siena.
Che la Cassa di risparmio di Pisa aveva imposto la condizione che tanto la Provincia quanto ogni Comune della provincia garantisse con delegazioni sulla sovrimposta sui terreni e fabbricati, e in difetto sulla imposta di Consumo, tanto quota di contributo che la Provincia ed i Comuni a forma della legge suddetta e dello stato del Consorzio sono obbligati a corrispondere al Consorzio Antitubercolare quanto sia necessario per far fronte proporzionalmente per ciascuno al pagamento dell'anzi detta annualità di £97,060 da corrispondersi per l'ammortamento del mutuo di £500.000
Considerato che detratta la quota da pagarsi dalla Provincia di Pisa in £25.000 (corrispondente alla metà del suo contributo al Consorzio perché l'altra metà deve restare impegnata per il mutuo da contrarsi col Monte dei Paschi di Siena) la quota proporzionale del contributo da vincolarsi dal Comune di Lari e corrispondente al suo concorso nell'annualità di ammortamento del Mutuo con la Cassa di Risparmio di Pisa è rappresentata dalla somma di £1893,45
Vista la legge 23 Giugno 1927 N.1276 che dispone i provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.
Visto il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con regio Decreto 2 Marzo 1934 N.383;
Tenuto conto delle imposizioni di sovrimposta già fatto e delle relative delegazioni già emesse a favore di Istituti Mutuanti
Visto il parere già emesso dalla Consulta Municipale il dì 23 settembre 1933.
All'oggetto di garantire a favore del Consorzio Antitubercolare la somma di £1893,45 mediante delegazioni sulla sovrimposta Comunale sui terreni e Fabbricati da cedersi poi dal Consorzio mediante girata alla Cassa di Risparmio di Pisa
Delibera
di corrispondere per la durata di 30 anni a partire dall'anno 1935 e così fino a tutto l'anno 1964 alle imposte dirette sui terreni e fabbricati e alle altre imposte che a queste possano essere sostituite tanti Centesimi addizionali quanti occorrono per formare l'importo annuo di £1893.45 corrispondente al concorso del Comune di Lari nell'annualità di ammortamento del Mutuo di £1.500.000 che il Consorzio Antitubercolare di Pisa va a contrarre con la Cassa di Risparmio di Pisa e di destinare particolarmente tale sovraimposta al pagamento di detto Contributo, di delegare favorevolmente all'Esattore del Comune il pagamento di tale quota annua di sovrimposta al Consorzio Antitubercolare della Provincia di Pisa "pro solvendo" e non pro soluto" e che il corrispondente importo debba essere annualmente iscritto in distinta sede nella parte attiva del bilancio del Comune per il periodo di 30 anni e vi venga contrapposta nella parte passiva dei bilanci stessi fra le spese obbligatorie e per il periodo di anni suindicato la suddetta somma di £1893,45 di cui il Comune sarà debitore verso il Consorzio Antitubercolare e che il Comune nonostante ciò sarà sempre tenuto a soddisfare al Consorzio quanto questo potesse conseguire per mezzo delle delegazioni; quindi
Delibera
di emettere sull'Esattore incaricato di riscuotere per conto del Comune le sovrimposte sui terreni e fabbricati numero trenta delegazioni di £1893,45 ciascuno pagabili in rate semestrali di 946,72 girabili secondo le disposizioni del R.D.L. 24 Maggio 1932 N°721 e con tutti i privilegi a favore del Consorzio Prov: antitubercolare di Pisa dei quali gode la Cassa depositi e prestiti e quali sono previsti e regolati dal T.U. delle leggi relative approvate con R.D. 2 Gennaio 1919 N°453 o in quella delle leggi per la riscossione delle Imposte Dirette approvato con R.D. 17 Ottobre 1922 N.1401 nonché nelle successive disposizioni.