Archivio delibere

Archivio delle delibere del Comune di Lari, dal 1867 al 1949

Poerio Dottor Raffaele

Vista la deliberazione n.261 del 19/12/1939 con la quale si concedeva al Dottor Poerio Raffaele una aspettativa di un anno a decorrere dal 1 luglio 1939 con la concessione di uno stipendio indennità caro viveri e cavalcatura pari ai 2/3 di quello goduto dal Sanitario all'atto del collocamento in aspettativa;
Vista la successiva domanda con allegato certificato medico con la quale si chiede che l'aspettativa concessa sia prolungata di altri sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre c.a.
Visto l'articolo 23 del Regolamento Sanitario con il quale si dispone che il personale potrà essere collocato in aspettativa per motivi di salute fino al limite massimo di un anno e mezzo con l'assegno corrispondente ai 2/3 dello stipendio;
Visto l'Art. 66 del nuovo T.U. della legge sanitaria con il quale si prescrive che il trattamento del personale sanitario deve essere analogo a quello dei dipendenti comunali, ed in definitiva, mancando attualmente per tali classi di dipendenti, le relative norme regolamentari occorre riferirsi a quelle disposte per il Segretario Comunale con il R.D.21/3 1929 n.371 ed a quelle disposte a favore del personale statale con R.D. Legge 30/12/1923 n.2960:
Ritenuto che le norme del Regolamento locale inquanto incompatibili con quelle disposte dalla legge emanata in data posteriore a quella del regolamento stesso non possono avere valore e forza di giuridicità a favore del personale il quale d'altra parte deve fra l'altro sottostare, sempre a norma del regolamento, a quelle variazioni disposte dall'Ufficio e dalla legge;
Ritenuto quindi che non possa invocarsi da parte del personale dipendente il diritto di beneficiare delle norme contenute nel regolamento locale, se questo, come è disposto dalla legge, non è stato sottoposto alle prescritte modificazioni;
Preso atto che il Dottor Poerio esercisce in Genova un Istituto stomato-odontologico ove egli presta la sua opera, ed un gabinetto dentistico ove ha alle dipendenze un medico, ed in Noni [Novi] Ligure altro gabinetto dentistico, e quindi in totale tre gabinetti di discreta importanza come resulta da informazioni procurate dai comuni interessate;
Considerato pertanto la discutibilità della malattia per la quale si chiede la concessione dell'aspettativa e comunque il reddito realizzato dall'esercizio dei predetti gabinetti in due dei quali esercita personalmente la professione;
Ritenuto pertanto che in linea eccezionale possa concedersi l'ulteriore periodo di aspettativa richiesto sopprimendo però la concessione dei due terzi dello stipendio - indennità caro vita e cavalcatura attualmente corrisposta, per portarlo ai 2/5 escludendo la indennità cavalcatura ad esso non spettante neppure a norma del precitato regolamento sanitario
delibera
1° Di concedere siccome concede al Dottor Poerio Raffaele un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di salute di mesi sei e così fino al 31 dicembre c.a. stabilendo che a tale data e cioè il 1 gennaio 1941 verrà dichiarato dimissionario, qualora non abbia ripreso regolare servizio con la concessione dell'assegno di riposo al quale possa avere eventualmente diritto secondo le disposizioni attualmente in vigore, da parte della Cassa di Previdenza a favore dei sanitari comunali.
2° Di stabilire con effetto 1 luglio c.a. spetti al predetto sanitario i 2/5 dello stipendio e indennità caroviveri da esso goduto all'epoca del collocamento in aspettativa.
3° Di ricuperare la quota di indennità cavalcatura da esso indebitamente percepita dal 1 luglio 1930 al 31 agosto 1940 e ricuperare la differenza dello stipendio indennità caro viveri per i mesi di luglio e settembre stabilita per effetto del presente provvedimento.
4° Di dare partecipazione tempestiva all'interessato del presente provvedimento, affinché nle [nel] termine della pubblicazione possa eventualmente avanzare il proprio ricorso