Contributo per la istituzione e funzionamento di una scuola media in Lari
Richiamata la precedente deliberazione del 13/9/194L n.285 approvata dalla G.P.A? in data 31/10/1940 N.22145 Div.2/1 con la quale si concedeva all'Istituto del SS.Crocifisso di Lari un sussidio annuo di L.4000 per la durata di anni 15 allo scopo di contribuire sia alle spese che dall'Istituto stesso vengono incontrate per la costruzione del nuovo edificio occorrente per la istituzione di una scuola media in Lari, sia alle spese per il funzionamento di questa e si fissavano le condizioni della concessione;
Vista la lettera del 15 Febbraio us. con la quale la Superiora dell'Istituto ha fatto rilevare come la revocabilità del contributo da parte del Comune non possa consentire all'Istituto di assumersi l'onere della costruzione dell'edificio e quello del funzionamento della scuola;
Considerato che tali osservazioni possono avere fondamento e che il sussidio da parte del Comune per l'indicato periodo di anni 15 possa essere assegnato purché il Comune abbia il vantaggio di poter usufruire eventualmente per altre scuole dei locali che l'Istituto avrà costruito per la nuova scuola;
Preso atto che l'Istituto del SS. Crocifisso di Lari si assume la istituzione di una nuova scuola media in Lari a sue spese e a suo vantaggio curando che venga iscritta all'E.I.M. e sia parificata e che il personale insegnante sia approvato dal Provveditore agli studi;
A modificazione della deliberazione succitata;
delibera
1° di concorrere nelle spese occorrenti all'Istituto suddeto [suddetto] per la costruzione di un edificio necessario ad accogliere la nuova scuola media secondo le particolari condizioni prescritte e che l'Istituto stesso sta eseguendo nel terreno di sua proprietà in Lari Via Roma e che risulterà composto di n.5 aule oltre all'Ufficio di Direzione e locali accessori, col sussidio annuo di L.4000 da pagarsi entro il mese di agosto di ogni anno a cominciare dal 1941 e fino al 1955 e così per anni 15.
Qualora durante questo periodo di tempo l'Istituto per qualsiasi ragione cessi o trasferisca altrove la gestione della nuova scuola media suddetta o di quella che per legge sia stata ad essa sostituita, il Comune dovendo continuare a versare il contributo annuo suindicato fino a tutto l'anno 1955 avrà diritto di usufruire per altre scuole dei locali sopra descritti corrispondendo il giusto canone che sia dovuto.
2° Di imputare la spesa suddetta di L.4000 all'Art.109 del bilancio in corso che presenta una disponibilità di altrettanta cifra.