Tariffa delle imposte sui domestici e sui biliardi
Vista la deliberazione podestarile N.508 in data 9 Ottobre 1931 IX approvata dalla G.P.A. in seduta del 18 Novembre 1931 IX N. 16202 div. 2/I del 23 Novembre 1931 con cui si stabiliva la tariffa delle imposte sulle vetture e sui domestici;
Vista la deliberazione Podestarile N 504 in data 9 Ottobre 1931 approvata dalla G.P.A. in seduta del 18 Novembre 1931 N.16207 div. 2/I del 23 Novembre 1931 con cui si stabiliva la tariffa delle imposte sui pianoforti e biliardi;
Vista la circolare a stampa del Ministero delle Finanze N.36 in data 10 Marzo 1943 XXI concernente talune modifiche apportate dal R. Decreto Legge II Gennaio 1943 XXI N.65 al T.U. per la Finanza locale approvato con R.D. 14 Settembre 1931 N.1175;
Visto il bilancio preventivo 1943 al quale sono state applicate le sovrimposte terreni e fabbricati fino al terzo limite;
Ferme restando le tariffe sulle vetture pubbliche e private e sui pianoforti di cui ai succitati deliberati N.504 e 508 del 9 Ottobre 1931 come sopra approvati;
Visto l'art.255 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 N.1175;
delibera
1. Con decorrenza 18 Gennaio 1943 XXI° la tariffa delle imposte sui domestici è stabilita nella misura seguente:
a) per una domestica = £. 25,00
per una seconda domestica = " 200,00
per una terza domestica = " 300,00
Per ogni domestica in più oltre la terza l'imposta è progressivamente maggiorata di altre £.100,00
L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
b) per un domestico £. 300,00
per un secondo domestico " 500,00
per un terzo domestico " 800,00
Per ogni domestico in più oltre il terzo l'imposta è progressivamente maggiorata di altre L.100,00
2)= Sempre con decorrenza dalla data suddetta la tariffa della imposta sui biliardi è stabilita come appresso:
a) Biliardi = £. 250,00
b) Biliardi che si trovano in circoli di divertimento e in pubblici locali Lire 500,00
Per i biliardi di dimensioni non superiori a metri 2 di lunghezza e metri uno di larghezza, la misura della imposta è ridotta del 50%
3) Per l'esenzioni e riduzioni relative ai tributi di cui sopra saranno osservate le disposizioni degli articoli 150 - 154 - 159 e 160 del T.U. per la Finanza locale approvato con R. Decreto 14 Settembre 1931 N.1175