Regolamento di Pubblica Igiene
Viste le osservazioni fatte al Regolamento di pubblica Igiene di questo Comune dalla Deputazione provinciale nell’Adunanza del di 11 Giugno anno corrente al seguito delle risoluzioni prese da questo Consiglio nella seduta del 28 Novembre 1868 colle quali accogliendo in parte i rilievi di questo Consiglio si persiste nel tenere ferme le disposizioni contenute nel precedente partito 1° Ottobre 1868 riguardo all’Art. 2° del precitato Regolamento.
Su di che il Consiglio all’oggetto di evitare ogni ostacolo all’approvazione del medesimo Regolamento, che è di assoluta urgenza, aderendo alle Osservazioni della prefata Deputazione sul detto Articolo.
Delibera che venga riformato nel modo seguente
È proibito di tenere stalle permanenti di animali suini ed ovini nelle terre Castelli, Casali ed altri luoghi in cui sia notevole agglomerazione di abitanti, e si potrà in altri luoghi tenere solamente qualcuno degli accennati animali previa dichiarazione all’Uffizio Comunale in locali situati in modo che l’esalazioni non siano nocive alle prossime abitazioni e tenuti colla massima nettezza.
E ciò ratificarono con voti 9 unanimi per alzata e seduta.