Dimissioni del Dr Andreucci da Medico Condotto del Capo luogo. Apertura di concorso. Capitolato
Il Sig. Sindaco da successivamente lettura di una lettera datata 12 Agosto 1920 e adesso diretta dal Sig. Dr Arnolfo Andreucci medico chirurgo condotto del Capoluogo con la quale rassegna le proprie dimissioni impegnandosi a rimanere in carica per mesi 3 dal 12 Agosto surricordato come glie ne fa stretto obbligo il relativo Capitolato.
Lo stesso Sig. Sindaco dimostra quindi la necessità e l’urgenza di provvedere alla accettazione delle dimissioni cui sopra e alla apertura del necessario concorso da effettuarsi entro i tre mesi surricordati per non esporre il Comune a sostenere spese ingentissime per un servizio interinale. Fa di ciò formale proposta.
Su di che il Consiglio
Senza discussione, ed in accoglimento della proposta del Sindaco, mentre con dispiacere accetta le dimissioni, come sopra prodotte dal Dr Andreucci.
Unanime delibera
provvedere alla apertura del Concorso alla Condotta Medico Chirurgo del Capoluogo in conformità del seguente Capitolato di servizio del quale è stata data lettura non appena la presente deliberazione avrà riportata la necessaria approvazione per parte della competente autorità
Capitolato di Servizio
Della Condotta
Articolo 1º
La condotta di Lari comprende la frazione di Lari con 2599 abitanti, di cui 1148 nel paese di Lari e sobborghi ed il resto nei Casolari Capannile, Aiale, Colle, Querceto, Boschi e case sparse.
Il Territorio è tutto in collina con viabilità ottima, ed ha una estensione approssimativa di Kq 8.
Art 2º
Per le variazioni che potranno essere introdotte nella detta circoscrizione (anche con aumento di popolazione). Il Medico = Chirurgo non avra diritto ad alcun compenso.
Stipendio, Sessenni e Nomina
Art 3º
Lo stipendio assegnato al medico Chirurgo è di annue lire seimila (£6000) pagabile a dodicesimi posticipati, soggetto a ritenute per Ricchezza Mobile e Cassa Nazionale per le pensioni. Esso stipendio subirà cinque aumenti quadriennali del decimo sino a raggiungere la metà dello stipendio stesso
Art 4º
I sessenni decorrono dal primo dell’anno successivo a quello nel corso del quale ebbe luogo la nomina.
Art 5º
Ove per altro in un sestennio il Medico subisse due censure ed una sospensione non potrà godere per quel periodo di tempo del beneficio dell’aumento.
art 6°
Il medico avrà l’obbligo della cavalcatura o vettura a trazione animale con diritto ad una indennità annua di Lire Duemila (£2000) delle quali £500 saranno mantenute soltanto finché perdurerà il costo attuale dei foraggi. Il medico, nel caso ritenga opportuno anziché della cavalcatura o vettura come sopra specificato, potrà valersi di altro celere mezzo di trasporto come ad esempio la motocicletta o la bicicletta. In questo caso però la indennità cui sopra non verrà dal Comune corrisposta ma esso Comune sarà invece tenuto al pagamento della somma annua annua a forfait di £1000 se il mezzo prescelto sarà la motocicletta e di £500 se usufruirà della bicicletta.
Art. 7º
La nomina del Medico Chirurgo si farà a concorso per titoli di capacità. I postulanti dovranno presentare i seguenti documenti;
a) Attestato di Cittadinanza italiana;
b) Certificato di Nascita comprovante l’età non maggiore di anni 40, salvo quanto è disposto dall’Ultimo comma dell’articolo 27, lettera b del Regolamento approvato col R. D. 19 Luglio 1906 Nº466;
c) attestato di libero esercizio di Medicina e Chirurgia riportati in una Università del Regno;
d) Certificato di Sana e robusta costituzione fisica recente.
e) Certificato di buona condotta e moralità;
f) Certificato penale di data non anteriore di 6 mesi all’apertura del concorso.
Art 8º
Tra i titoli sarà data la preferenza a quelli di pratica Chirurgica.
La nomina deve essere deliberata con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune
Art 9º
Il concorso è subordinato alle disposizioni degli articoli 32. 33. 34. 35. del ricordato Regolamento Governativo 19 luglio 1906.
Obblighi del Medico = Chirurgo
Art 10º
Il medico chirurgo ha l’obbligo:
a) della dimora nel paese di Lari:
b) di curare gratuitamente gli ammalati poveri abitanti o di passaggio nella condotta;
c) di rilasciare gratuitamente agli abitanti poveri tutti i certificati salvo le disposizioni di leggi speciali;
d) Eseguire gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per tutti gli abitanti della condotta e di adempiere al Servizio necroscopico;
e) di eseguire qualunque altro servizio stabilito o da stabilirsi per legge.
Art 11º
Sopra richiesta del sindaco, o di chi ne fa le veci, sarà tenuto senza diritto per un compenso, a rilasciare tutti quei documenti che potessero essere reputati necessari, ed a far visite ed ispezioni locali e personali, nell’interesse della igiene, della sicurezza pubblica e del pubblico servizio.
Dovrà pure presentarsi gratuitamente per le visite ai R.R. Carabinieri, ai militari di passaggio e di stanza provvisoria ed infine alle guardie Comunali ed ai detenuti nelle Carceri Mandamentali. Per il servizio a questi ultimi verrà stabilito un modesto compenso da far carico ai comuni del Mandamento Lari escluso.
Art 12º
Non potra rifiutarsi alle domande dei colleghi viciniori per consulti, visite, operazioni ecc:
Art: 13º
È obbligato all’assistenza ed alla cura gratuita in caso di urgenza anche per le persone non povere, salvo il diritto nel medico al compenso speciale quale libero professionista.
Art 14º
Nei casi d’urgenza e d’assenza di altro sanitario è pure tenuto a prestare le sue cure anche a coloro che risiedono fuori della condotta.
Art: 15
Il medico = Chirurgo avrà diritto a cura e spese degli abitanti che dimorano al di là del raggio di un chilometro dal paese alla cavalcatura o vettura ad eccezione dei miserabili per la cura dei quali dovrà provvedere ai mezzi di trasporto a proprie spese. Dovranno essere considerati dentro il raggio di un Chilometro e quindi dispensati dall’obbligo di provvedere al medico = Chirurgo la cavalcatura o vettura, gli abitanti dei Casolari dell’Aiale e del Colle.
Art 16º
Dovrà essere previsto a proprie spese d’ogni presidio necessario al Comune esercizio domiciliare della medicina chirurgica.
Art 17
Tenuto conto degli usi locali potrà richiedere che le chiamate ordinarie siano portate al luogo od ai luoghi da essi indicati per recapito alle prime ore del mattino
Art 18
per le chiamate di notte dovrà essere accompagnato tanto nell’andata che nel ritorno da persona cognita. Salvo i casi d’urgenza, per le visite semplici e le piccole medicature e per i certificati, dovrà destinare, d’accordo col comune, un ora speciale nell’ambulatorio che egli dirigerà e pel quale vi è un regolamento a parte.
Articolo 19º
Il medico chirurgo sarà assicurato a spese del comune contro gli infortuni derivati dall’esercizio della propria professione comprese le infezioni contratte in servizio.
Licenze, Congedi, Supplenze e Dimissioni
Art. 20º
Quando il medico = Chirurgo si debba assentare dalla condotta dovrà riportare l’assenso del Sindaco.
Per le brevissime assenze potrà trovarsi d’accordo con un collega disposto a supplirlo nelle eventuali chiamate dandone avviso e giustificazione al Sindaco.
Art 21º
Il Medico Chirurgo può usufruire delle seguenti licenze:
a) piccola da uno a tre giorni coll’obbligo di mettersi d’accordo coll’autorità Comunale per la supplenza la quale potrà essere tenuta anche dal Sanitario viciniore. Tali licenze potranno essere computate in quella annuale ordinaria.
b) nel caso di malattia il congedo massimo stabilito a seconda dei casi dall’art. 29 del regolamento approvato col R.o D.o 19 Luglio 1906 Nº466;
c) congedo annuo ordinario della durata massima di trenta giorni in uno e più periodi che sarà accordato dal Sindaco, il quale provvederà alla sostituzione a totale carico dell’amministrazione.
Art 22º
Il congedo che alla lettera c:) dell’Articolo precedente non potrà essere rifiutato o ritirato al medico altro che per infierire di epidemie ed in esso non saranno computati i giorni impiegati per i casi di forza maggiore, prestazione di giurati, chiamate sotto le armi ecc:
Detto congedo non sarà mai concesso contemporaneamente a tutti i medici del Comune; ma soltanto ad uno alla volta.
Art: 23º
In caso di malattia i medici del Comune saranno tenuti a supplire scambievolmente per tre giorni senza poter ripetere dalla amministrazione Comunale compensi o indennità per cavalcature, vetture e cibarie.
Art. 24º
In caso di missione il medico = Chirurgo dovrà dare un preavviso di mesi tre ed abbandonando prima la condotta dovrà provvedere a sue spese la supplenza.
Art 25º
Per le supplenze di che agli articoli 19 e 20 lettera a, e 22 del presente Capitolato, l’obbligo di supplirsi vicendevolmente è stabilito coi medici delle condotte di Perignano e Cevoli.
In caso di contestazione deciderà la Giunta Municipale.
Disposizioni disciplinari
Art: 26º
Per le disposizioni disciplinari del medico Chirurgico si avrà riferimento agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento sanitario governativo 19 luglio 1906 Nº466.
Art 27º
Non sarà tenuto conto dei reclami sporti conto il Medico condotto se non sono scritti e firmati oppure assunti regolarmente a verbale:
Il Sindaco nel più breve tempo comunicherà i medesimi nella loro integrità agli interessati.
- Disposizioni Generali e Transitorie -
Art 28º
Per poveri, agli effetti del presente Regolamento, debbono intendersi tutti coloro che figurano inscritti nell’Elenco che sarà compilato anno per anno dalla Giunta Comunale nei modi prescritti dal Regolamento sanitario approvato col R.o D.o 19 luglio 1906 Nº466 (Art 16, 17, 19, e 62). Quando la consegna dell’elenco non si effettua nei termini stabiliti, il Medico avrà diritto di servirsi a tutti gli effetti di quello dell’anno precedente fino alla consegna del nuovo; la indicazione del numero dei poveri non ha alcun valore contrattuale.
Art: 29º
Il presente Capitolato non verrà modificato che per esigenze di fotura legislazione e per interessi di pubblico servizio.
Art: 30
Il medico = chirurgo avrà l’obbligo della inscrizione alla cassa Pensioni istituita con la legge 14 luglio 1898 Nº385.