Archivio delibere

Archivio delle delibere del Comune di Lari, dal 1867 al 1949

Accettazione del prestito di lire ventitremilatrecento (£23300) concesso al Comune con Decreto Reale 15 ottobre 1920 per opere pubbliche contro la disoccupazione

Il Commissario Prefettizio del Comune suddetto
Visto il Decreto Prefettizio N°2485 Gab. Del 9 gennaio decorso relativo alla propria nomina;
Riferendosi alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 Marzo 1920 e relativa alla contrattazione di un prestito di £23300 coll’Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti;
1° Determina di accettare il prestito di Lire Ventitremilatrecento (£23300) concesso a questo Comune sulla Cassa dei Depositi e Prestiti col Decreto Reale 15 ottobre 1920 e di accettarlo alle condizioni generali stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti non meno che alle condizioni speciali fissate dal Decreto di concessione.
Ritenuto quindi che, a norma di tali condizioni, la restituzione alla Cassa mutuante della somma del prestito (senza interessi) dovrà essere eseguita in n°35 annualità di £654,90 ciascuna, e che queste annualità sono da pagarsi a rate bimestrali di £109,15 ognuna, e ciò mediante applicazione di eguale tangente della sovraimposta sui terreni e fabbricati e rilascio di altrettante delegazioni sull’Agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali, ai termini degli articoli 75 e seguenti della legge, testo unico, 2 gennaio 1913, n°453 e delle disposizioni del Regolamento 23 marzo 1919 n°1058
2° determina di sovrimporre alle imposte dirette sui terreni e fabbricati tanti centesimi addizionali quanti valgano a formare il prodotto annuo di lire Seicentocinquantaquattro e centesimi 90 (£654,90) corrispondente all’annualità suddetta;
3° determina che la imposizione di tale sovraimposta (colla speciale applicazione alla estinzione della annualità del prestito stesso) e la decorrenza delle delegazioni relative debbano incominciare dall’anno successivo a quella della somministrazione del prestito e debbano continuare per tutti i n° trentacinque anni assegnati all’ammortizzazione del prestito;
4° determina che tale quota annua di sovrimposta abbia a ritenersi delegata, come si delega, irrevocabilmente pro solvendo e non pro soluto, alla Cassa Depositi e Prestiti, ed abbia ad essere inscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci dell’ente mutuatario per tutta la durata del periodo di ammortizzazione, con riferimento a questa deliberazione, e vi venga contrapposta, nella parte passiva dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie, e pel periodo di anni suindicato, l’annualità di cui l’ente stesso è debitore per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che il Comune dovrà esso medesimo soddisfare alla Cassa quanto questa non potesse conseguire per mezzo delle delegazioni;
5° determina infine che, per la esecuzione di quanto sopra, siano emesse (ai termini degli articoli 75 e seguenti del sovra citato testo unico di Legge 2 gennaio 1913, N°453 e del citato Regolamento) sull’Agente incaricato di riscuotere le sovraimposte sui terreni e sui fabbricati, n° trentaquattro delegazioni per la somma di lire seicentocinquantaquattro e centesimi 90 (£654,90) le quali delegazioni saranno pagabili a rate bimestrali di lire centonove e centesimi quindici (£109,15) ognuna – e verranno emesse con decorrenza dall’anno 1922 a tutto l’anno 1955 incluso restando inteso che la quota di ammortamento dovuta per l’anno 1921 verrà trattenuta all’atto della somministrazione del prestito.
Così fatto, approvato e sottoscritto con l’osservanza del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.