Provvedimenti in favore dei dipendenti ex-combattenti
Il Sindaco comunica di aver preso visione dei decreti contenenti le provvidenze estese ai dipendenti comunali ex combattenti ed informa di aver portata subito la cosa all’esame del Consiglio Comunale, per non tardare a conferire a chi se lo merita il giusto riconoscimento accordato dal Governo Nazionale agli ex-combattenti, e per poter provvedere agli eventuali maggiori oneri nel prossimo bilancio 1924, al quale l’amministrazione sta già lavorando.
Dopodichè il Consiglio
considerato che ai dipendenti Comunali ex combattenti, per evidenti ragioni di assoluta equità, il Consiglio dei Ministri in adunanza 12 Settembre u.s. ha estese le norme stabilite in favore degli impiegati statali ex-combattenti, ai quali sono state accordate diverse provvidenze in riguardo agli aumenti periodici, considerando in aumento all’anzianità utile il tempo passato in reparti combattenti e valutando le decorazioni;
Veduti i R.D. 30 Settembre 1922 N°1290 (in special modo gli articoli 41, 42, 43, e 44); 18 Dicembre 1922 N°1637 e 17 maggio 1923 N°1284;
Delibera a voti unanimi di prendere atto di quanto giustamente ha stabilito il Consiglio dei Ministri e di estendere ai dipendenti comunali ex combattenti di questo comune le disposizioni contenute nei suddetti decreti dando mandato alla Giunta di stabilire a termini dell’Art: 45 del R.D. 30 Settembre N°1290, gli eventuali diritti dei singoli dipendenti.
In conseguenza di quanto sopra, sempre a voti unanimi
delibera:
1° Agli impiegati e salariati di ruolo compresi i sanitari, che occupino attualmente e per coloro che in seguito a concorso occuperanno posti di organico, il tempo trascorso in reparti operanti nella guerra 1915-1919, sarà computato in aumento all’anzianità utile, e immediatamente riconoscibile agli effetti degli aumenti periodici, indipendentemente da ogni limitazione regolamentare.
Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite si considera come trascorso in reparti operanti.
Agli invalidi e mutilati di guerra iscritti alle prime sei categorie, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità all’armistizio.
2° agli impiegati e salariati di cui sopra indipendentemente dai benefici dell’articolo precedente sarà concessa l’abbreviazione di due anni, se decorati al valore o mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione: l’abbreviazione di un anno se decorati di croce di guerra o mutilati od invalidi ascritti alle ultime categorie di pensione.
In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola abbreviazione in aggiunta a quelle conferite dal precedente.
3° Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino tra i coefficienti di merito la durata e la qualità dei servizi civili il servizio militare prestato in zona di guerra dal 1915 al 1918 dovrà esser considerato come servizio civile ottimo, tenendo conto inoltre dei rapporti informativi dell’autorità militare.